Art. 13.
(Incentivi fiscali).

      1. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.